Sez. 1, Sentenza n. 9423 del 18/03/1986 Ud. (dep. 16/09/1986) Rv. 173739 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - PROVVEDIMENTO DI CONVOCAZIONE AVANTI AGLI ORGANI DI POLIZIA - MOTIVAZIONI - "PER AFFARI DI GIUSTIZIA" - INOSSERVANZA - REATO CONFIGURABILE.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - PROVVEDIMENTO DI CONVOCAZIONE AVANTI AGLI ORGANI DI POLIZIA - MOTIVAZIONI - "PER AFFARI DI GIUSTIZIA" - INOSSERVANZA - REATO CONFIGURABILE.*
La motivazione, contenuta in un atto di polizia e concernente la convocazione di un soggetto "per affari di giustizia", pur se estremamente sintetica riesce a raggiungere lo scopo di rendere edotto il destinatario della natura e del contenuto del provvedimento, perché istituzionalmente attribuito alla Competenza dell'autorità che lo ha emanato, con l'effetto che la inosservanza del suo oggetto configura la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. (V mass n 126625; (V mass n 172223).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)