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Sez. 6, Sentenza n. 2682 del 01/02/1974 Ud. (dep. 28/03/1974) Rv. 126625 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA - INVITO RIVOLTO DA UN UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA A UN CITTADINO A SEGUIRLO - RAGIONI DI GIUSTIZIA - NOZIONE - LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO - CONDIZIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - NECESSITA - FORME.*
Stato
decisa il 1974-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126625-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA - INVITO RIVOLTO DA UN UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA A UN CITTADINO A SEGUIRLO - RAGIONI DI GIUSTIZIA - NOZIONE - LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO - CONDIZIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - NECESSITA - FORME.*

L'invito a seguirlo, rivolto da un ufficiale di polizia giudiziaria a un cittadino, per esigenze inerenti all'accertamento di un reato, rientra tra i provvedimenti per ragioni di giustizia indicati nell'art 65 0 cod pen, come ogni altro provvedimento od ordine autorizzato da una norma giuridica, diretto a rendere possibile o piu agevole l'attivita della polizia giudiziaria. Il provvedimento deve essere motivato, sia perche il cittadino deve essere messo in grado di rendersi conto della legittimita dell'ordine e del suo valore vincolante e obbligatorio, sia per rendere possibile il Sindacato di legittimita del giudice. La causa deve risultare dal testo del provvedimento, o quanto meno da non equivoche circostanze che l'accompagnano. (V 122649, anno 1972, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)