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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3112 del 01/02/2019 (Rv. 652378 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Esenzione ex art. 4 d. lgs. n. 504 del 1992 - Immobili di proprietà comunale gestiti da società “in house” - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652378-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, non opera per gli immobili di proprietà comunale concessi gratuitamente in uso ad una società "in house" per la gestione di un sevizio pubblico, tenuto conto, per un verso, che il permanere della proprietà degli stessi in capo all'ente costituisce il presupposto della concessione e, per un altro, che la gratuità dell'utilizzo non muta la natura della concessione stessa, implicante comunque un rapporto tra soggetti giuridici distinti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 4, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)