Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23821 del 01/10/2018 (Rv. 650365 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobili gestiti da società "in house" - Spettanza - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 (nel testo applicabile "ratione temporis") nell'ipotesi di immobili gestiti da società "in house" spetta ove detti beni siano destinati ad attività oggettivamente esenti, oppure se la gestione degli stessi sia affidata gratuitamente ad un soggetto terzo, ovvero qualora quest'ultimo sia un ente non commerciale strumentalmente collegato all'ente proprietario ed appartenente alla stessa struttura del concedente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)