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Sez. 2, Sentenza n. 3184 del 23/03/1991 (Rv. 471436 - 01)

Vendita - Obbligazioni del compratore - Prezzo - Interessi | Consegna al compratore di cosa produttiva di frutti naturali o civili o di altri proventi - Diritto del venditore agli interessi compensativi sul prezzo - Sussistenza - Liquidazione - Requisiti - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471436-01

Vendita - Obbligazioni del compratore - Prezzo - Interessi

Gli interessi compensativi di cui all'art. 1499 cod. civ. sul prezzo della cosa venduta e consegnata al compratore, produttiva di frutti naturali o civili o di altri proventi in genere, non sono ancorati né alla mora del debitore, cioè al colpevole ritardo, nel pagamento del prezzo, né alla scadenza della relativa obbligazione, cioè alla liquidità ed esigibilità del credito, e sono invece dovuti per esigenze equitative e propriamente per ristabilire l'equilibrio economico fra i contraenti, per compensare, cioè, il venditore creditore del prezzo, del mancato godimento dei frutti della cosa venduta, e da lui consegnata al compratore prima di ricevere la controprestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)