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Sez. 1, Sentenza n. 118 del 04/01/2005 (Rv. 578821 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Conguaglio ai sensi della legge n. 385 del 1980 - Interessi - Natura compensativa - Decorrenza - Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983.
Stato
decisa il 2005-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578821-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

Gli interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio, ai sensi della legge n. 385 del 1980, del prezzo della cessione volontaria di un suolo soggetto ad esproprio hanno natura compensativa, e non corrispettiva. Pertanto, se essi non possono, per espressa disposizione convenzionale, decorrere dalla data della cessione, decorrono, ove anteriormente alla determinazione del conguaglio sia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983 (che, dichiarando la incostituzionalità del sistema dei conguagli, ha determinato il maturare del credito al residuo corrispettivo della cessione), dalla data della pubblicazione di detta sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, e non da quella della proposizione della domanda giudiziale, ancorché il credito principale sia illiquido, in quanto la liquidità costituisce presupposto per la decorrenza degli interessi corrispettivi (art. 1282 cod. civ.), ma non degli interessi compensativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1499, Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 2 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)