diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 43094 del 30/09/2003 Ud. (dep. 11/11/2003) Rv. 227370 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione del procedimento e sospensione o rinvio del dibattimento dell'imputato o del difensore o a loro richiesta - Effetto sospensivo della prescrizione - Operatività anche ai rinvii disposti anteriormente alla Legge 332/1995.
Stato
decisa il 2003-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227370-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. Il criterio di imputabilità del rinvio è inerente al sistema processuale del nuovo codice di rito, onde trova applicazione anche nei casi di rinvio antecedenti l'entrata in vigore della modifica del primo comma dell'art. 159 cod. pen. ad opera dell'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1975 num. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)