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Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28/11/2001 Ud. (dep. 11/01/2002) Rv. 220509 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione del procedimento e sospensione o rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato o del difensore ovvero a loro richiesta - Effetto sospensivo della prescrizione - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220509-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)