Sez. 6, Sentenza n. 644 del 20/12/2016 Cc. (dep. 09/01/2017) Rv. 268811 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Patteggiamento - Sospensione condizionale della pena - Revoca - Accordo tra le parti - Legittimità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In sede di patteggiamento le parti possono liberamente concordare la revoca della sospensione condizionale della pena, trattandosi di beneficio pienamente rinunciabile dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale, incidendo la misura della sospensione, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., sul trattamento sanzionatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 129, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)