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Sez. 6, Sentenza n. 644 del 20/12/2016 Cc. (dep. 09/01/2017) Rv. 268811 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Patteggiamento - Sospensione condizionale della pena - Revoca - Accordo tra le parti - Legittimità.
Stato
decisa il 2016-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268811-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In sede di patteggiamento le parti possono liberamente concordare la revoca della sospensione condizionale della pena, trattandosi di beneficio pienamente rinunciabile dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale, incidendo la misura della sospensione, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., sul trattamento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 129, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)