Sez. 3, Sentenza n. 11104 del 30/01/2014 Ud. (dep. 07/03/2014) Rv. 258701 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Rinuncia al beneficio - Natura giuridica - Atto personalissimo - Conseguenze - Rinuncia presentata da difensore privo di procura speciale "ad hoc" - Legittimazione - Esclusione - Fattispecie.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
La rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall'imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale. (Fattispecie in cui è stata esclusa la validità della rinuncia al beneficio proveniente dal difensore munito del solo potere di chiedere la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)