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Sez. 3, Sentenza n. 11104 del 30/01/2014 Ud. (dep. 07/03/2014) Rv. 258701 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Rinuncia al beneficio - Natura giuridica - Atto personalissimo - Conseguenze - Rinuncia presentata da difensore privo di procura speciale "ad hoc" - Legittimazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258701-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

La rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall'imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale. (Fattispecie in cui è stata esclusa la validità della rinuncia al beneficio proveniente dal difensore munito del solo potere di chiedere la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)