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Sez. L, Sentenza n. 339 del 15/01/1983 (Rv. 425137 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ORARIO DI LAVORO - LIMITAZIONE EX ART. 1 DEL R.D.L. N. 692/1923 - INAPPLICABILITÀ - PERSONALE DIRETTIVO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425137-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ORARIO DI LAVORO - LIMITAZIONE EX ART. 1 DEL R.D.L. N. 692/1923 - INAPPLICABILITÀ - PERSONALE DIRETTIVO - NOZIONE.*

Per la definizione della categoria del "personale direttivo delle aziende", nei cui confronti (come nei confronti dei commessi viaggiatori) il secondo comma dell'art. 1 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 esclude l'applicabilità della limitazione dell'orario di lavoro stabilita dal primo comma dello stesso articolo, occorre far riferimento all'art. 3, n. 2, del R.d. 10 settembre 1923 n. 1955, a norma del quale si considera personale direttivo quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi. Pertanto, mentre l'anzidetta limitazione deve ritenersi esclusa non solo nei confronti dei dirigenti ma anche degli impiegati di prima categoria con funzioni direttive, la subordinazione di un lavoratore ad un altro di grado più elevato, con precisa predeterminazione dell'attività del subordinato ed il penetrante controllo di essa, è, di per sè, elemento sufficiente per negare che tale lavoratore di grado inferiore possa rientrare nella categoria di personale direttivo sopra definita. (V 4210/79, mass n 400726).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)