Sez. L, Sentenza n. 4210 del 17/07/1979 (Rv. 400726 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI - DIRITTO AL RELATIVO COMPENSO - RIFERIMENTO ALLE NORME CONTRATTUALI COLLETTIVE SULL'ORARIO NORMALE DI LAVORO E LA DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO DEGLI IMPIEGATI - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI - DIRITTO AL RELATIVO COMPENSO - RIFERIMENTO ALLE NORME CONTRATTUALI COLLETTIVE SULL'ORARIO NORMALE DI LAVORO E LA DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO DEGLI IMPIEGATI - NECESSITA.*
L'applicazione della limitazione dell'orario di lavoro, a norma dell'art 1 RDL 15 marzo 1923 n 692, deve ritenersi esclusa non solo nei confronti dei dirigenti, ma anche degli impiegati di prima categoria con funzioni dirigenziali (art 3 n 2 del regolamento per l'applicazione del RDL n 692 del 1923, approvato con RD 10 settembre 1923 n 1955); pertanto, al fine di accertare il diritto al compenso per lavoro straordinario spettante al lavoratore, al quale sia stata riconosciuta quest'ultima categoria, occorre tenere presente le Disposizioni della contrattazione collettiva che fissano l'orario normale di lavoro e la disciplina del lavoro straordinario degli impiegati. (V 2516/73, mass n 365963).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)