Sez. T, Sentenza n. 17863 del 02/07/2025 (Rv. 675169-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI IRES | Rimanenze finali di esercizio - Beni raggruppabili in categorie omogenee - Valutazione - Criteri alternativi.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI IRES
In tema di IRES, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, la valutazione delle rimanenze finali di esercizio, costituite da beni raggruppabili in categorie omogenee per natura e per valore, può essere effettuata, alternativamente, secondo il criterio dei costi specifici o a norma dell'art. 93 dello stesso d.P.R. oppure attribuendo a ciascun gruppo di beni un valore non inferiore a quello determinato in base alle disposizioni di cui ai successivi commi del citato art. 92, le quali individuano il valore minimo inderogabile; nell'ipotesi in cui, in uno specifico esercizio, il valore unitario medio dei beni, risultante dall'applicazione dei metodi indicati dai commi da 2 a 4, sia superiore a quello normale medio di essi nell'ultimo mese, il predetto valore minimo può anche essere determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni per tale valore normale.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)