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Sez. 2, Sentenza n. 3106 del 17/03/1995 (Rv. 491231 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Divieto di frazionamento delle unità poderali - Durata trentennale ex legge n.191 del 1992 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491231-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

La questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 41, 42, 44 e 47 della Costituzione della legge 19 febbraio 1992 n.191 - la quale, col suo articolo unico, stabilisce che il divieto di frazionamento delle unità poderali di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1940 n.1078 ha durata trentennale dalla prima assegnazione, introducendo così un limite temporale ben preciso - è manifestamente infondata, essendo evidente che la nuova norma è il frutto dell'esercizio del potere discrezionale del legislatore nelle scelte politiche relative alla riforma fondiaria avviata nel 1950, che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità costituzionale ex art. 28 della legge 11 marzo 1953 n.87.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Costituzione art. 44, Costituzione art. 47, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 1, Legge 19/02/1992 num. 191 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)