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Sez. 2, Sentenza n. 9636 del 25/09/1998 (Rv. 519189 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Divieto di frazionamento delle unità poderali - Durata trentennale "ex lege" n. 191/92 - Carattere innovativo della disposizione - Atti di divisione anteriori a detta legge - Nullità.
Stato
decisa il 1998-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519189-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

La legge 19 febbraio 1992 n.191, stabilendo all'articolo unico che il diritto di frazionamento delle unità poderali di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1940 n. 1078 ha durata trentennale dalla prima assegnazione, ha portata innovativa e non meramente interpretativa delle precedenti disposizioni, poiché ha modificato il regime giuridico prima vigente, eliminando il vincolo d'indivisibilità perpetua ed introducendo quello di durata temporanea trentennale dalla prima assegnazione. Ne consegue che gli atti di divisione del podere stipulati prima dell'entrata in vigore della citata legge del 1992 sono affetti da nullità(Corte Cost. n. 233/91).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 191, Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 5 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)