Sez. 6, Sentenza n. 7107 del 19/03/1980 Ud. (dep. 02/06/1980) Rv. 145513 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI MORALI - GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI - SUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI FIGLI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI MORALI - GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI - SUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI FIGLI - FATTISPECIE.*
La separazione personale fa cessare la validita di alcuni obblighi contratti col matrimonio e il divorzio scioglie il matrimonio stesso; tali effetti, tuttavia, sono sempre circoscritti ai soli coniugi e non riguardano in alcun modo i figli, i quali conservano integri i loro diritti anche se i genitori sono divenuti fra di loro estranei o magari nemici. (applicazione in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore al quale non sia stato affidato il figlio minore, in Sede di separazione coniugale).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)