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Sez. 6, Sentenza n. 7107 del 19/03/1980 Ud. (dep. 02/06/1980) Rv. 145513 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI MORALI - GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI - SUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI FIGLI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145513-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI MORALI - GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI - SUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI FIGLI - FATTISPECIE.*

La separazione personale fa cessare la validita di alcuni obblighi contratti col matrimonio e il divorzio scioglie il matrimonio stesso; tali effetti, tuttavia, sono sempre circoscritti ai soli coniugi e non riguardano in alcun modo i figli, i quali conservano integri i loro diritti anche se i genitori sono divenuti fra di loro estranei o magari nemici. (applicazione in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore al quale non sia stato affidato il figlio minore, in Sede di separazione coniugale).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)