Sez. 6, Sentenza n. 8989 del 07/04/1982 Ud. (dep. 11/10/1982) Rv. 155499 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - PERMANENZA DEGLI OBBLIGHI.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - PERMANENZA DEGLI OBBLIGHI.*
Il reato di cui all'art. 570 n. 2 cod. pen. è configurabile anche in caso di scioglimento del matrimonio, poiché non cessano di avere efficacia le obbligazioni e gli effetti dell'istituto; infatti l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 prevede la sopravvivenza degli obblighi patrimoniali stabiliti negli artt. 147 e 148 cod. civ. (V mass n 145513; (Conf mass n 143600).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)