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Sez. 5, Sentenza n. 1570 del 28/01/2015 (Rv. 634346 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Esimente - Tempestiva deduzione e allegazione nel giudizio - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634346-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, il contribuente che, a sua esimente, alleghi di essersi solo conformato alle indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, è tenuto a dedurre tempestivamente la relativa questione nel giudizio, la quale non può essere proposta per la prima volta in appello in quanto soggetta all'ordinario principio della domanda e non rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)