Sez. 5, Sentenza n. 1570 del 28/01/2015 (Rv. 634346 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Esimente - Tempestiva deduzione e allegazione nel giudizio - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, il contribuente che, a sua esimente, alleghi di essersi solo conformato alle indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, è tenuto a dedurre tempestivamente la relativa questione nel giudizio, la quale non può essere proposta per la prima volta in appello in quanto soggetta all'ordinario principio della domanda e non rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)