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Sez. 5, Sentenza n. 22890 del 25/10/2006 (Rv. 595873 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Illecito - Elemento soggettivo - Coscienza e volontà della condotta vietata - Sufficienza - Colpa in ordine al fatto vietato - Presunzione - Prova contraria - Onere dell'autore - Carenza dell'elemento soggettivo - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595873-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Ciò va inteso nel senso della sufficienza della coscienza e della volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa, sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)