Sez. L - , Ordinanza n. 17100 del 13/08/2020 (Rv. 658827 - 01)
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo promossa dal concessionario - Legittimazione dell’ente impositore - Condizioni - Intervento ex art. 106 c.p.c. - Ammissibilità - Conseguenze sulla regolamentazione delle spese.
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE
Nell'opposizione allo stato passivo fallimentare proposta dal concessionario della riscossione, qualora il debitore deduca fatti o circostanze che incidono sul merito della pretesa creditoria, è legittimato a partecipare al giudizio anche l'ente impositore; il giudice può pertanto disporne l'intervento ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare il fallimento alla rifusione delle spese processuali nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)