Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022 (Rv. 664407 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Riscossione crediti previdenziali - Opposizione tardiva recuperatoria avverso iscrizione a ruolo - Vizi attinenti al merito della pretesa - Litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione - Esclusione - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
Cod. Civ. art. 1188, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)