Sez. 2, Sentenza n. 1613 del 14/02/1987 (Rv. 451024 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DETENTORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DETENTORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 948 cod. civ., legittimato passivamente all'Azione di rivendica (che è, per sua natura, reale e non personale) è chiunque di fatto, comunque, possegga o detenga il bene rivendicato, onde abbia la facultas restituendi. Tale legittimazione, pertanto, ricorre anche nei confronti del detentore, che abbia ottenuto la consegna della cosa, in base ad un rapporto contrattuale, dallo stesso richiedente, ove quest'ultimo, anziché avvalersi semplicemente della cessazione del predetto rapporto e dell'Obbligo di restituzione in esso compreso, intenda invece ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà ed il recupero del possesso (accollandosi in tale ipotesi, il più gravoso Onere della prova sia del suo diritto dominicale, sia del possesso da parte del convenuto). (Conf 3312/80, mass n 407120).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)