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Sez. 1, Sentenza n. 7398 del 28/03/2014 (Rv. 630137 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Concordato preventivo - Omologazione - Giudizio di reclamo - Omessa notifica dell'atto introduttivo nel domicilio eletto dal reclamato - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e del decreto.
Stato
decisa il 2014-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630137-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)

Nel giudizio di reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo, l'omessa notifica dell'atto introduttivo nel domicilio eletto dal reclamato determina la nullità di tutti i successivi atti del processo, ivi compreso il decreto di revoca dell'omologazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)