Sez. 1, Sentenza n. 2055 del 22/06/1972 (Rv. 359232 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - BENI PIGNORABILI - CREDITO - PIGNORABILITA - SEQUESTRABILITA - CONDIZIONI - ESIGIBILITA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - BENI PIGNORABILI - CREDITO - PIGNORABILITA - SEQUESTRABILITA - CONDIZIONI - ESIGIBILITA - ESCLUSIONE.*
La esigibilita del credito non e una condizione della pignorabilita e, quindi, della sequestrabilita di esso, poiche oggetto dell'espropriazione forzata e, non tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato. (V 2803'63; 2887'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2905, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)