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Sez. 3, Sentenza n. 9027 del 04/12/1987 (Rv. 456309 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - BENI PIGNORABILI - CREDITO - PIGNORABILITÀ - CONDIZIONI - ESIGIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CREDITI COSTITUITI DAL CORRISPETTIVO DI UN RAPPORTO DI LAVORO NON ANCORA MATURATI ALL'EPOCA DEL PIGNORAMENTO.*
Stato
decisa il 1987-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456309-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - BENI PIGNORABILI - CREDITO - PIGNORABILITÀ - CONDIZIONI - ESIGIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CREDITI COSTITUITI DAL CORRISPETTIVO DI UN RAPPORTO DI LAVORO NON ANCORA MATURATI ALL'EPOCA DEL PIGNORAMENTO.*

La esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, cosicché l'espropriazione (presso terzi) può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (nella specie, i crediti costituiti dal corrispettivo di un rapporto di lavoro non ancora maturati all'epoca del pignoramento). (V 4970/79, mass n 401628; (V 2803/63, mass n 264352; (V 2887/59, (Conf 2055/72, mass n 359232).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)