Sez. 3, Sentenza n. 897 del 02/02/1996 (Rv. 495672 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - AGGIUNTI | Contrari - Divieto di prova testimoniale - Portata -.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - AGGIUNTI
Il divieto di prova testimoniale di cui all'art. 2722 cod. civ., concernente i patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, riguarda non le sole dichiarazioni rese in un contratto, ma anche quelle inserite in un documento che, quantunque sottoscritto da una delle parti sia idoneo per il suo contenuto a rivelare la convenzione che sia stata dedotta in giudizio e della quale la parte intenda dare la prova nei confronti dell'altra, si da costituire tra le parti stesse la fonte normativa del rapporto controverso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)