diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5537 del 20/06/1997 (Rv. 505335 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE | Espropriazione del fondo - Accettazione da parte del conduttore dell'indennità ex art. 17 legge 865 del 1971 - Estinzione del rapporto agrario - Conseguenze - Mancanza di titolo a detenere il fondo - Accordi amichevoli fra l'espropriante e l'espropriato per l'attribuzione in uso all'espropriato del fondo sino alla necessità di occupazione dello stesso - Comodato - Configurabilità - Legittimazione dell'espropriato a richiedere il rilascio all'ex - affittuario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505335-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE

L'affittuario di un fondo agricolo sottoposto ad espropriazione, una volta accettata l'indennità spettantegli ex art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per l'anticipata risoluzione del rapporto agrario perde il titolo a mantenere la detenzione del fondo, il cui rilascio ben può essergli richiesto dall'espropriato che, in base ad accordo con l'ente espropriante, sia stato costituito comodatario del fondo stesso sin quando non ne sia necessaria l'occupazione, atteso che il comodatario ancorché non vanti nei confronti del bene alcun diritto reale è attivamente legittimato ad agire contro i terzi detentori del bene, per conseguirne la piena disponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)