Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 02/02/1991 (Rv. 470752 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione. | Del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante - Fondi confinanti - Nozione - Contiguità fisica e materiale - Necessità - Contiguità funzionale - Inidoneità.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione.
Ai fini della prelazione contemplata dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, fondi confinanti sono solo quelli caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale ovvero materializzata con muri, siepi, recinzioni od altri segnali), per cui detto requisito non può dirsi ricorrente nella ipotesi della cosiddetta contiguità funzionale fra fondi separati, ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria.
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)