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Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 29/09/1995 (Rv. 494140 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Fondo confinante - Nozione.
Stato
decisa il 1995-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494140-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In materia di prelazione e di riscatto agrari, confinante, agli effetti dell'art. 7 n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817, deve considerarsi anche il fondo non unito materialmente a quello posto in vendita se la separazione materiale sia dovuta solo ad una stradella interpoderale che insista sul terreno dei due fondi e non impedisca, quindi, la possibilità di estensione delle coltivazioni e di accorpamento delle aziende agrarie.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)