Sez. 3, Sentenza n. 4755 del 13/05/1999 (Rv. 526294 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Mezzo di prova - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Onere probatorio della parte - Persistenza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
La circostanza che la consulenza tecnica possa assurgere anche a fonte oggettiva di prova come strumento di accertamento e descrizione di fatti, oltre che della loro valutazione, non la rende un mezzo sostitutivo dell'"onus probandi", segnatamente in ordine ad elementi conoscitivi che costituiscono il presupposto della valutazione del consulente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)