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Sez. L, Sentenza n. 132 del 10/01/1996 (Rv. 495286 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Mezzo di prova - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Onere probatorio della parte - Persistenza.
Stato
decisa il 1996-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495286-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

La consulenza tecnica, che normalmente non è mezzo di prova ma mezzo di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati già acquisiti, può in alcuni casi assurgere a fonte oggettiva di prova come strumento di accertamento e di descrizione di fatti, senza che ciò comporti il venir meno dell'onere della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)