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Sez. 2, Sentenza n. 9965 del 16/05/2016 (Rv. 639744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di pagamento - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Proposizione in grado di appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

L'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio poiché l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicché la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)