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Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010 (Rv. 611808 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Avvenuta estinzione del debito - Sussistenza della prova - Obbligo di accertamento da parte del giudice - Eccezione di pagamento - Rilevabilità d'ufficio - Proposizione in grado di appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611808-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Poiché il giudice è tenuto ad accertare l'avvenuta estinzione del debito, ove sia provata, anche in assenza di una richiesta da parte del debitore, l'eccezione di pagamento non rientra tra quelle non rilevabili d'ufficio e, pertanto, può essere sollevata per la prima volta anche in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)