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Sez. 5, Sentenza n. 13299 del 17/06/2011 (Rv. 618450 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - IN GENERE | Revocazione di sentenza di cassazione - Fissazione dell'udienza di trattazione, invece che in camera di consiglio - Legittimità - Fondamento - Pronuncia di inammissibilità - Forma del provvedimento - Sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 2011-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618450-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - IN GENERE

L'avvenuta fissazione della trattazione di un ricorso per revocazione in udienza pubblica - anziché, come prescritto dall'art. 391 bis cod. proc. civ., in camera di consiglio - è pienamente legittima, in quanto non determina alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti, considerato che l'udienza pubblica rappresenta, anche nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo strumento di massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questi di esporre compiutamente i propri assunti; in tal caso, la decisione con la quale viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso, se adottata all'esito dell'udienza pubblica, non deve essere assunta con ordinanza, bensì con sentenza, le cui forme debbono ritenersi prescritte (salvo le deroghe che risultino espressamente stabilite dalla legge) tutte le volte che, all'esito di una pubblica udienza di discussione, si adotti un provvedimento collegiale che comporti la definizione del giudizio dinanzi al giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)