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Sez. U, Sentenza n. 6407 del 01/04/2004 (Rv. 571725 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Pronuncia di inammissibilità - Forma del provvedimento - Assunzione all'esito di udienza pubblica - Sentenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571725-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

La decisione con la quale viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, se adottata all'esito di un'udienza pubblica, deve essere assunta non con ordinanza, bensì con sentenza, le cui forme debbono ritenersi prescritte (salvo le deroghe che risultino espressamente stabilite dalla legge) tutte le volte che, all'esito di una pubblica udienza di discussione, si adotti un provvedimento collegiale che comporti la definizione del giudizio dinanzi al giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)