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Sez. 2, Sentenza n. 3961 del 22/02/2006 (Rv. 586421 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Spazi riservati a parcheggio ex art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 18 L. 765/1967 - Ubicazione - Modalità - Destinazione a parcheggio di aree diverse da quelle previste nella concessione edilizia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586421-01

URBANISTICA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 41 sexies della legge 1150 del 1942, introdotto dall'art.18 della legge n.765 del 1967, gli spazi che debbono essere riservati a parcheggio possono essere ubicati indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse, trattandosi di modalità entrambe idonee a soddisfare l'esigenza, costituente la "ratio" della norma, di deflazione della domanda di spazi per parcheggio nelle aree destinate alla pubblica circolazione; peraltro, non è consentito al giudice, sindacando le scelte compiute in proposito dalla P.A., attribuire agli acquirenti di singole unità immobiliari il diritto di impiegare come parcheggio uno spazio, pur se di proprietà del costruttore-venditore, in tutto o in parte diverso da quello destinato a tale uso secondo la prescrizione della concessione edilizia.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 n. 6 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)