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Sez. 2, Sentenza n. 20032 del 08/10/2004 (Rv. 578422 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Aree per parcheggi ex art. 18 legge n. 765/1967 - Diritto dei condomini al parcheggio - Connessione alla proprietà di ciascuna unità immobiliare - Successivo accorpamento di due unità immobiliari - Conservazione del duplice diritto - Fondamento. .
Stato
decisa il 2004-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578422-01

URBANISTICA - IN GENERE

Il criterio identificativo della titolarità del diritto reale - sia esso di uso, di proprietà individuale o di comproprietà - sull'area accessoria all'edificio destinata a parcheggio, ai sensi dell'art. 41 "sexies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, successivamente interpretato dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed ancora modificato dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989 n. 122) è sempre e solo l'acquisto del diritto di proprietà su di una singola unità immobiliare ricompresa nell'edificio, e dunque il diritto al parcheggio connesso a ciascuna delle unità immobiliari acquistate non può venire meno per il fatto che il proprietario di due unità immobiliari le abbia, poi, accorpate trasformandole in un complesso unitario, non solo perchè, diversamente, verrebbe frustrata la "ratio" della richiamata normativa (di deflazione della domanda di spazi per parcheggio nelle aree destinate alla pubblica circolazione), ma anche perchè il disporre "ad libitum" del bene rientra nell'esercizio delle legittime facoltà ricomprese nel diritto di proprietà, senza che ciò possa in alcun modo incidere sui rapporti esterni e sull'originaria distinzione ed autonomia delle singole unità interessate e, quindi, sui diritti che la proprietà di ciascuna attribuisce.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 2 CORTE COST., Legge Cost. 06/08/1967 num. 765 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)