Sez. 2, Sentenza n. 1477 del 21/05/1973 (Rv. 364225 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI SERVITU RECIPROCHE - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI SERVITU RECIPROCHE - CONDIZIONI.*
Non e consentito all'interprete ravvisare in una disciplina convenzionale di distanze fra costruzioni la Costituzione di cosiddette servitu reciproche, se non gli risulti l'identita dei pesi imposti sui vari suoli, dato che e caratteristica di tali servitu di insistere con uguale contenuto a vantaggio ed a carico di ciascun fondo simultaneamente. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1031
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)