Sez. U, Sentenza n. 2383 del 26/02/1992 (Rv. 475961 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità | Danno al proprietario per perdita del diritto dominicale a seguito dell'illegittima composizione ed acquisizione del bene - Liquidazione - Criteri - Riferimento all'epoca del fatto illecito - Necessità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità
Al fine della liquidazione del danno, dovuto al proprietario del fondo che ha perduto il diritto dominicale a seguito dell'illegittima occupazione ed irreversibile acquisizione del bene nella realizzazione di un'opera pubblica, occorre fare riferimento al valore del bene medesimo all'epoca del fatto illecito, esprimendolo poi in termini monetari che tengano conto del fenomeno inflattivo fino alla data della decisione, non al valore all'epoca della decisione stessa, atteso che, vertendosi in tema di illecito istantaneo, il risarcimento deve tradursi nel ripristino della perdita patrimoniale prodottasi alla data del suo verificarsi, senza che possano andare a vantaggio o nocumento del danneggiato le vicende del mercato immobiliare nel periodo successivo al giorno in cui egli ha perso il diritto di proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)