diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6794 del 16/06/1995 (Rv. 492888 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Edificazione di un fabbricato - Dissesto statico provocato al fabbricato esistente sul suolo adiacente - Danno - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492888-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE

Il fatto illecito, di carattere istantaneo, posto in essere da chi, nell'edificare un fabbricato, provochi un dissesto statico al fabbricato esistente sul suolo adiacente, produce un danno costituito dalla diminuzione di valore subita dal fabbricato danneggiato, la quale va calcolata individuando il valore di quest'ultimo (inteso come bene risultante dall'insieme del suolo e dell'edificio sopra costruitovi) prima del dissesto, stabilendo quale parte del valore sia da imputare alla "componente" suolo e quale alla "componente" edificio (cioè, quale parte corrisponda al valore del capitale immobilizzato nel suolo e quale al valore immobilizzato nella costruzione), depurando il valore del fabbricato dalla "componente" valore del suolo e ponendo, infine, a raffronto lo stato del fabbricato prima e dopo l'evento, sì che la perdita subita dal proprietario dell'edificio danneggiato risulti individuata dall'indicato rapporto, riferito all'ultimo valore ottenuto. Tali operazioni devono assumere a base la condizione giuridico-economica del bene e, quindi, il valore del fabbricato e della prima delle sue indicate componenti al momento dell'evento dannoso, rivalutando il valore così ottenuto alla data della decisione. (Nella specie, successivamente all'evento dannoso, il proprietario dell'edificio danneggiato prima aveva demolito il fabbricato e poi aveva venduto il suolo. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale non aveva calcolato la perdita subita all'epoca dell'evento, traducendola in valori monetari di quel momento e poi in valori monetari alla data della decisione, bensì aveva tenuto conto del valore che la "componente" suolo aveva assunto alla data in cui esso era stato rivenduto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)