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Sez. L, Sentenza n. 720 del 30/01/1984 (Rv. 432973 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - AZIONE EX ART. 2116 COD. CIV. PER RISARCIMENTO DANNO DERIVANTE DA IRREGOLARE CONTRIBUZIONE - PROPOSIZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI AVENTI CAUSA DAL LAVORATORE DECEDUTO, FACENDO VALERE UN UNICO CREDITO E NON IURE HEREDITATIS - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432973-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - AZIONE EX ART. 2116 COD. CIV. PER RISARCIMENTO DANNO DERIVANTE DA IRREGOLARE CONTRIBUZIONE - PROPOSIZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI AVENTI CAUSA DAL LAVORATORE DECEDUTO, FACENDO VALERE UN UNICO CREDITO E NON IURE HEREDITATIS - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITÀ.*

L'Azione ex art. 2116 cod. civ. per il risarcimento del danno derivante dalla minore entità dell'indennità di anzianità per effetto dell'irregolare contribuzione e della minore entità della pensione di reversibilità, ove proposta da tutti gli aventi causa dal lavoratore deceduto senza tener conto delle specifiche attribuzioni che la legge riconosce a favore di determinati soggetti, facendo valere un unico credito e non iure hereditatis, comporta un litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti interessati, allo scopo di evitare contrasto di giudicati, fatta salva la successiva individuazione di quali siano gli effettivi titolari dei diritti vantati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)