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Sez. L, Sentenza n. 6111 del 05/12/1985 (Rv. 443250 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE AUTONOMA DEL SUPERSTITE NEI CONFRONTI DEL SUDDETTO DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443250-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE AUTONOMA DEL SUPERSTITE NEI CONFRONTI DEL SUDDETTO DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

La pensione di reversibilità in favore dei superstiti non si configura come un diritto iure proprio, ma trae origine dalla posizione assicurativa e contributiva del titolare della pensione diretta. Consegue che - ove quest'ultimo, in caso di omissione contributiva, abbia ottenuto dal datore di lavoro il risarcimento del danno ex art. 2116, secondo comma, cod. civ. - non è riconosciuta successivamente al superstite alcuna Azione autonoma nei confronti del suddetto datore di lavoro. (V 720/84, mass n 432973).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)