Sez. 3, Sentenza n. 19309 del 21/08/2013 (Rv. 627595 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Determinazione presidenziale - Natura interinale - Conseguenze - Integrazione dell'importo dell'assegno da parte della sentenza con effetto dalla domanda - Ammissibilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
In tema di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati in sede presidenziale, a norma dell'art. 708 cod. proc. civ., hanno carattere interinale, sicché la sentenza può integrare, con effetto "ex tunc" decorrente dalla domanda, l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in quella sede provvisoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)