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Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 11/07/2013 (Rv. 627192 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Obbligo di corresponsione - Decorrenza - Dalla data della domanda - Fondamento - Determinazione dell'importo in ragione dell'evoluzione nel corso del giudizio delle condizioni economiche dei coniugi - Necessità.
Stato
decisa il 2013-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627192-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'"an debeatur" della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)