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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 221 del 1983

Decisione
decisa il 1983-07-01, depositata il 1983-07-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:221
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15757

  • Reato in genere
  • Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità
  • Possesso del certificato di prevenzione incendi
  • Previsione di una fattispecie penale e non anche di altra
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - O. n. 101/1983 e S. n. 168/1982.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 650 cod. pen. e 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità- Servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1981 dal Pretore di Finale Ligure nel procedimento penale a carico di Bosio Luigi iscritta al n. 671 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 1982. Udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 650 cod. pen., 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 101 del 1983, che ha fatto applicazione del principio affermato in altra specie con sentenza n. 168 del 1982.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 650 cod. pen., 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze