Sez. 2, Sentenza n. 26031 del 10/06/2014 Ud. (dep. 17/06/2014) Rv. 261850 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato - Revoca d'ufficio dell'indulto applicato in primo grado - Violazione del divieto della "reformatio in peius" - Sussistenza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In tema di indulto, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, d'ufficio e in mancanza di gravame da parte del pubblico ministero, riduca o revochi l'indulto concesso in primo grado, correggendo l'eventuale errore di diritto commesso dal giudice di prima istanza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)