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Sez. 2, Sentenza n. 48584 del 14/12/2011 Ud. (dep. 29/12/2011) Rv. 251757 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Indulto - Giudice dell'impugnazione - Revoca di ufficio - Possibilità - Divieto di "reformatio in peius" - Violazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251757-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

Il giudice dell'impugnazione può revocare di ufficio l'indulto precedentemente concesso per altri reati anche in mancanza di gravame da parte del P.M. senza per ciò incorrere in alcuna nullità, atteso che non è d'impedimento il divieto di "reformatio in peius", riguardando quest'ultimo l'entità complessiva della pena ma non l'applicazione dei meccanismi automatici.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)