Sez. 3 - , Ordinanza n. 13189 del 15/05/2023 (Rv. 667624 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' | Appello - Inammissibilità ex art. 342 c.p.c. - Termini di preclusione previsti dall’art. 348-ter c.p.c. - Applicabilità - Esclusione. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'
L'inammissibilità dell'appello pronunciata in ragione del difetto di specificità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e non sulla base dei presupposti di cui all'art. 348-bis c.p.c. (ossia, in considerazione dell'insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione) non è soggetta ai termini di preclusione imposti dall'art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, può essere emessa anche dopo l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..
Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)