Sez. 3, Ordinanza n. 9343 del 08/04/2024 (Rv. 670767-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE | Declaratoria di inammissibilità dell’appello per ragioni processuali adottata con ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c. - Ricorribilità in cassazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE
La declaratoria di inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, adottata con ordinanza richiamante l'art. 348-ter c.p.c., è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, non contenendo alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, è pronunciata fuori dei casi normativamente previsti. (In applicazione del principio la S.C., accogliendo il motivo di ricorso con cui era dedotta la sufficiente specificità dell'atto di appello, ha cassato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado).
Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)