Sez. 1, Sentenza n. 8958 del 04/06/1987 Ud. (dep. 10/08/1987) Rv. 176522 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - OBBLIGO DELLA IMMEDIATA DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - VIZI DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DIVIETO DI ESAME IN CASSAZIONE IN PRESENZA DI PRESCRIZIONE CONSEGUENTE A CONCESSIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CONTRASTO DELL'ART. 152 COD. PROC. PEN. CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - OBBLIGO DELLA IMMEDIATA DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - VIZI DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DIVIETO DI ESAME IN CASSAZIONE IN PRESENZA DI PRESCRIZIONE CONSEGUENTE A CONCESSIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CONTRASTO DELL'ART. 152 COD. PROC. PEN. CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 cost., nella parte in cui, in Sede di legittimità, impedisce l'esame dei vizi di motivazione della sentenza impugnata ancorché la causa estintiva del reato (nella specie prescrizione) sia conseguenza di concessione di circostanze attenuanti generiche. Nel giudizio di legittimità discende dalla stessa funzione della Corte di Cassazione il limite all'applicazione di una formula totalmente liberatoria al solo caso di annullamento senza rinvio, in base agli elementi di giudizio già contenuti nella sentenza impugnata. Non è infatti consentito l'annullamento con rinvio in presenza dell'Obbligo dell'immediata definizione del processo in presenza di una causa di Estinzione del reato.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)